SPESOMETRO SEMESTRALE DELLE FATTURE 2017
Primo invio al 28 settembre per il periodo: gennaio-giugno 2017
Entro il prossimo 28 settembre – in sostituzione della precedente scadenza del 16 settembre – i contribuenti dovranno provvedere a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, relative al primo semestre 2017.
Con riferimento all’invio dei dati delle fatture ex articolo 21, D.L. 78/2010, riscritto dal D.L. 193/2016 (il cosiddetto “nuovo spesometro”), si ricorda che la scadenza di presentazione non è più annuale come il vecchio spesometro, ma a regime avrà cadenza trimestrale. Per il solo periodo d’imposta 2017 è transitoriamente prevista una cadenza semestrale. Le fatture andranno quindi trasmesse:
Periodicità fatture del 2017 |
Comunicazione entro |
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Gennaio - febbraio - marzo Aprile - maggio - giugno |
I ^ trimestre II ^ trimestre |
28 settembre 2017 |
Luglio - agosto - settembre Ottobre - novembre - dicembre |
III ^ trimestre IV ^ trimestre |
28 febbraio 2018 |
Dati da comunicare
Con il nuovo Spesometro 2017 - comunicazione delle fatture - i soggetti obbligati devono effettuare la comunicazione dei dati riferiti a:
• fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione. Sono quindi comprese anche le fatture annotate nel registro dei corrispettivi;
• fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA degli acquisti, comprese quelle ricevute da contribuenti minimi / forfetari;
• note di variazione delle predette fatture.
Comunicazione va effettuata in forma analitica, con l’indicazione dei seguenti elementi:
- dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita IVA / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede);
- data e numero della fattura;
- base imponibile / aliquota applicata / imposta;
- tipologia dell’operazione.
Non devono essere comunicate le operazioni con scontrini e ricevute fiscali o schede carburante (semplificando, quelle che si registrano senza il cliente o il fornitore), nè gli acquisti da privato (ricevute di acquisto di beni usati), e neppure le fatture elettroniche inviate alla P.A per il tramite dello Sdi, che possono comunque essere incluse nei flussi, come chiarito espressamente dalla C.M. n. 1/E/2017.
Soggetti obbligati ed esclusi
I soggetti obbligati allo spesometro 2017 e quindi alla comunicazione dei dati fatture emesse e ricevute 2017, sono tutti i soggetti passivi Iva.
Sono invece esclusi:
û i contribuenti nel regime forfettario;
û i contribuenti minimi;
û i produttori agricoli in regime di esonero delle zone montane, ovvero: se i terreni sono situati a 700 metri di altezza sopra il livello del mare, limitatamente alle particelle catastali che ricadono nella predetta altitudine; se i terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; se i terreni fanno parte di comprensori di bonifica montana;
û la Pubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
û i contribuenti titolari di partita Iva che hanno aderito all’invio telematico dei dati fatture emesse e ricevute e/o dell’opzione dei corrispettivi elettronici 2017 delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi.
Modalità di invio
La trasmissione dei dati delle fatture in esame va effettuata in via telematica, tramite file in formato xml, necessariamente separati e distinti che:
• contengano i dati di una o più fatture, anche relative a più committenti / fornitori;
• sigillato elettronicamente / firmato elettronicamente tramite CAdES-BES, XAdES-BES ovvero Entratel (Desktop telematico), per garantire origine e integrità dello stesso;
• può essere trasmesso con una delle seguenti modalità: web service HTTPS, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; SPCoop, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta, previo accordo; FTP, con il quale è possibile trasmettere più file, previo accordo; WEB, con il quale è possibile trasmettere un file alla volta.
Regime sanzionatorio
L’articolo 11, comma 2 bis del D.Lgs. 471/1997 stabilisce la sanzione amministrativa in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture, pari a due euro per ogni fattura con il limite di mille euro per ciascun trimestre; inoltre la norma dispone la riduzione a metà della sanzione che diventa quindi di un euro per ciascun documento, con un massimo di 500 euro a trimestre, se la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza originaria.
Nella recente risoluzione 28.7.2017, n. 104/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di fruire del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, per regolarizzare l’omessa/errata comunicazione dei dati delle fatture in esame.
Rinvio per approfondimento
Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:
del sito web www.studioansaldi.it
01/09/2017